(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                          Scuola dottorale 
 
    1.  La  Scuola  dottorale  e'  una   struttura   finalizzata   al
coordinamento delle attivita' di alta formazione dell'ateneo  e  alla
gestione delle relative risorse. Essa ha l'obiettivo di favorire: 
      a) lo sviluppo armonico dei diversi corsi di  dottorato  che  a
essa afferiscono, con la promozione di attivita' trasversali e  altre
iniziative comuni e una gestione oculata delle risorse; 
      b) la costituzione di  collaborazioni  scientifiche  a  livello
nazionale e internazionale, la promozione della mobilita' da parte di
dottorandi italiani, e l'attrazione  di  studenti  e  ricercatori  da
altri paesi; 
      c) la promozione di stretti rapporti con le realta'  produttive
al fine di formare  competenze  avanzate  nel  contesto  economico  e
sociale del territorio; 
      d) la  creazione  di  competenze  interdisciplinari,  aperte  e
competitive a livello europeo e internazionale, al fine  di  ampliare
il  respiro   culturale   della   formazione   e   le   potenzialita'
dell'impiego. 
    2. Le norme di  funzionamento  della  Scuola  sono  contenute  in
apposito regolamento, che disciplina anche la nomina del direttore  e
del Consiglio della Scuola. 
    3. Il budget economico della Scuola  e'  determinato  annualmente
dagli organi di Governo.