Art. 24. Scuola dottorale 1. La Scuola dottorale e' una struttura finalizzata al coordinamento delle attivita' di alta formazione dell'ateneo e alla gestione delle relative risorse. Essa ha l'obiettivo di favorire: a) lo sviluppo armonico dei diversi corsi di dottorato che a essa afferiscono, con la promozione di attivita' trasversali e altre iniziative comuni e una gestione oculata delle risorse; b) la costituzione di collaborazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, la promozione della mobilita' da parte di dottorandi italiani, e l'attrazione di studenti e ricercatori da altri paesi; c) la promozione di stretti rapporti con le realta' produttive al fine di formare competenze avanzate nel contesto economico e sociale del territorio; d) la creazione di competenze interdisciplinari, aperte e competitive a livello europeo e internazionale, al fine di ampliare il respiro culturale della formazione e le potenzialita' dell'impiego. 2. Le norme di funzionamento della Scuola sono contenute in apposito regolamento, che disciplina anche la nomina del direttore e del Consiglio della Scuola. 3. Il budget economico della Scuola e' determinato annualmente dagli organi di Governo.