(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                          Criteri generali 
 
    1.  I  rapporti  esterni  dell'ateneo   sono   disciplinati   dal
Regolamento generale e devono essere  compatibili  con  le  attivita'
istituzionali delle strutture coinvolte e con le  peculiarita'  della
prestazione universitaria.