Art. 27. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da ricavi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato. 3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti. 4. L'ateneo puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo la sostenibilita' economica su scala pluriennale.