(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                       Fonti di finanziamento 
 
    1.  Le  fonti  di   finanziamento   dell'ateneo   comprendono   i
trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici,  di
privati ed entrate proprie. 
    2. Le entrate proprie sono costituite da  tasse  e  contribuzioni
universitarie,  da  ricavi  conseguenti  a  prestazioni,  da  redditi
patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato. 
    3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni  rese  a  terzi
sono  determinati  sulla  base  di  criteri  generali   stabiliti   e
aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da
assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti. 
    4. L'ateneo puo' utilizzare, per le spese  di  investimento,  nei
termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o  forme
di  leasing,  garantendo  la  sostenibilita'   economica   su   scala
pluriennale.