(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                         Capacita' giuridica 
 
    1. L'ateneo, in base ai propri fini istituzionali puo': 
      a) concludere con  altri  enti  accordi  di  collaborazione  in
attivita' istituzionali di interesse comune; 
      b) partecipare a societa' o altre forme associative di  diritto
pubblico o privato, costituire o partecipare a  fondazioni  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  2011  relativo
al «Regolamento recante criteri e modalita' per  la  costituzione  di
fondazioni universitarie di diritto privato», per lo  svolgimento  di
attivita' strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o
comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; 
      c) ricorrere al patrocinio legale  per  controversie  attinenti
alla propria attivita' negoziale, avvalendosi, in via principale,  ai
sensi dell'art. 43 del regio decreto  n.  1611/1933,  dell'Avvocatura
dello Stato,  salvo  diversa,  motivata  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione; 
      d) effettuare acquisti o alienazioni e  accettare  eredita'  di
qualsiasi natura e valore; 
      e) contrarre transazioni in qualunque  campo  e  per  qualsiasi
importo; 
      f) svolgere contrattazione attiva e partecipare a procedure  di
gara, quale operatore economico.