(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
            Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo 
 
    1. Come disposto dall'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio
2005,  n.  30,  che  disciplina  la  materia  delle  invenzioni   dei
ricercatori delle universita' e degli enti pubblici  di  ricerca,  il
ricercatore   e'   titolare   esclusivo   dei    diritti    derivanti
dall'invenzione brevettabile di  cui  e'  autore.  In  caso  di  piu'
autori, dipendenti dell'ateneo, i diritti  derivanti  dall'invenzione
appartengono a tutti in  parti  uguali,  salvo  diversa  pattuizione.
L'inventore presenta la domanda di brevetto e  ne  da'  comunicazione
all'amministrazione. 
    2. L'ateneo stabilisce l'importo massimo del canone,  relativo  a
licenze a terzi per  l'uso  dell'invenzione,  spettante  allo  stesso
ateneo ovvero ad altri enti o  privati  finanziatori  della  ricerca,
nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 
    3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del  cinquanta
per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento  dell'invenzione.
Nel caso in cui l'ateneo non provveda alle determinazioni di  cui  al
comma 2, allo stesso compete il  trenta  per  cento  dei  proventi  o
canoni. 
    4. Trascorsi cinque anni dalla data  di  rilascio  del  brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato  lo
sfruttamento industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da  cause
indipendenti dalla loro volonta', l'ateneo acquisisce automaticamente
un diritto gratuito, non esclusivo, di  sfruttare  l'invenzione  e  i
diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare  da  terzi,
salvo il diritto  spettante  all'inventore  di  esserne  riconosciuto
autore. 
    5. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto  o  in  parte,  da  soggetti
diversi dall'ateneo.