Art. 29. Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo 1. Come disposto dall'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplina la materia delle invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti dell'ateneo, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. L'ateneo stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante allo stesso ateneo ovvero ad altri enti o privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui l'ateneo non provveda alle determinazioni di cui al comma 2, allo stesso compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', l'ateneo acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dall'ateneo.