(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Attivita' formative e titoli 
 
    1. L'ateneo conferisce tutti i titoli  previsti  dall'ordinamento
universitario ai tre livelli della formazione, ivi compresi  i  corsi
di perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione,  di  Master
universitario di primo e  secondo  livello,  di  tirocinio  formativo
attivo per  la  formazione  degli  insegnanti,  e  ogni  altro  corso
previsto dalle norme vigenti. 
    2. Nel quadro del suo impegno a favore della collettivita' e  del
territorio, l'ateneo promuove forme di  estensione  della  formazione
universitaria  per  soggetti  di  ogni  eta'  e   condizione,   anche
certificando,  nei  modi  e  nei  limiti  consentiti   dalle   norme,
qualificazioni   acquisite   in   altri   contesti,    e    favorisce
l'aggiornamento professionale  organizzando  corsi  di  apprendimento
permanente,  anche  d'intesa  con  gli   ordini   professionali,   le
organizzazioni dei  lavoratori  e  altri  enti  pubblici  e  privati.
Attivita'  di  apprendimento  permanente  sono  anche  progettate   e
organizzate in funzione delle politiche  e  azioni  di  formazione  e
sviluppo promosse da enti territoriali, nazionali o sovranazionali, e
piu' in generale di specifiche esigenze o interessi della popolazione
generale.