Art. 3. Attivita' formative e titoli 1. L'ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario ai tre livelli della formazione, ivi compresi i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, di Master universitario di primo e secondo livello, di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti, e ogni altro corso previsto dalle norme vigenti. 2. Nel quadro del suo impegno a favore della collettivita' e del territorio, l'ateneo promuove forme di estensione della formazione universitaria per soggetti di ogni eta' e condizione, anche certificando, nei modi e nei limiti consentiti dalle norme, qualificazioni acquisite in altri contesti, e favorisce l'aggiornamento professionale organizzando corsi di apprendimento permanente, anche d'intesa con gli ordini professionali, le organizzazioni dei lavoratori e altri enti pubblici e privati. Attivita' di apprendimento permanente sono anche progettate e organizzate in funzione delle politiche e azioni di formazione e sviluppo promosse da enti territoriali, nazionali o sovranazionali, e piu' in generale di specifiche esigenze o interessi della popolazione generale.