Art. 30. Regolamenti 1. L'ateneo opera in base al Regolamento generale di ateneo, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', al Regolamento didattico di ateneo, a ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie. 2. Il Regolamento generale di ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'ateneo e alle modalita' di elezione degli organi di governo. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita'. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 4. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico in sede di coordinamento didattico. 5. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico 6. I regolamenti dei dipartimenti e dei centri sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico. 7. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 8. I regolamenti e i regolamenti modificati sono emanati con decreto rettorale.