(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                             Regolamenti 
 
    1. L'ateneo opera in base al Regolamento generale di  ateneo,  al
Regolamento  di   amministrazione,   finanza   e   contabilita',   al
Regolamento didattico di ateneo, a ogni  altro  regolamento  previsto
dalle disposizioni di legge o statutarie. 
    2. Il Regolamento generale di ateneo  contiene,  oltre  a  quelle
previste  dal  presente  statuto,  tutte  le  norme   relative   alla
organizzazione generale dell'ateneo  e  alle  modalita'  di  elezione
degli organi di governo. Esso e' approvato,  a  maggioranza  assoluta
dei componenti, dal Senato accademico, previo parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione. 
    3. Il Regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita'
disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e  le
connesse responsabilita'. Esso e' approvato, a  maggioranza  assoluta
dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito  il  Senato
accademico. 
    4. Il Regolamento didattico di  ateneo  disciplina  l'ordinamento
degli studi di tutti i corsi per i  quali  l'ateneo  rilascia  titoli
universitari e di tutte le attivita' formative. Esso e' approvato,  a
maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico in sede di
coordinamento didattico. 
    5.  I  regolamenti  dei  corsi  di  studio  sono   approvati,   a
maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli,  previo
controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico 
    6. I regolamenti dei dipartimenti e dei centri sono approvati,  a
maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli,  previo
controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico. 
    7. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse  norme
richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
    8. I regolamenti e i  regolamenti  modificati  sono  emanati  con
decreto rettorale.