Art. 31. Validita' delle deliberazioni 1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Nessuno puo' prendere parte alla seduta e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. Il codice etico disciplina ulteriori casi di incompatibilita'.