(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                    Validita' delle deliberazioni 
 
    1. Le adunanze degli organi sono valide quando  sia  presente  la
maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi  in  cui
sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto di chi
presiede. Nessuno puo' prendere parte alla seduta  e  al  voto  sulle
questioni che lo riguardano personalmente. Il codice etico disciplina
ulteriori casi di incompatibilita'.