(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                       Modifiche dello statuto 
 
    1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al Rettore; essa
spetta,  altresi',  al  Senato   accademico   e   al   Consiglio   di
amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta  dei
componenti. 
    2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso  testo
dal Senato accademico, con la maggioranza di  almeno  due  terzi  dei
componenti, in due sedute successive, previo  parere  favorevole  del
Consiglio  di  amministrazione,  anch'esso  assunto  con  la   stessa
maggioranza qualificata. 
    3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale.