(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                       Norme elettive generali 
 
    1. Tutti i soggetti eletti o designati per  le  cariche  previste
nel presente statuto sono nominati dal Rettore con  proprio  decreto,
salvo che non sia diversamente disciplinato dalle norme  in  materia,
alle quali si fa anche riferimento per le incompatibilita' previste. 
    2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle
rappresentanze, gli  organi  o  le  commissioni  possono  operare  in
assenza  della   rappresentanza   o   con   rappresentanza   ridotta.
L'eventuale sostituzione e integrazione delle rappresentanze elettive
avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo. 
    3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato
ai docenti che  assicurano  in  prospettiva  un  numero  di  anni  di
servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della  data  di
collocamento a riposo.