Art. 35. Norme elettive generali 1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto sono nominati dal Rettore con proprio decreto, salvo che non sia diversamente disciplinato dalle norme in materia, alle quali si fa anche riferimento per le incompatibilita' previste. 2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione e integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano in prospettiva un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.