(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Funzioni del Rettore 
 
    1. Il Rettore rappresenta  l'ateneo  a  ogni  effetto  di  legge,
garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e  ne  promuove
lo sviluppo, assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie
attribuzioni, le funzioni di indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento
nei riguardi delle attivita' dell'istituzione. 
    2. In particolare, il Rettore: 
      a) convoca e presiede il Senato accademico; 
      b) emana lo statuto e i regolamenti; 
      c) propone al Senato e nomina i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione; 
      d)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  il   direttore
generale, il Presidente del Collegio  dei  revisori,  e,  sentito  il
Senato, i componenti del Nucleo di valutazione; 
      e)  nomina  il  Nucleo  di  valutazione  e,  sulla  base  delle
indicazioni degli  organi  previsti  dalla  legge,  il  Collegio  dei
revisori; 
      f) propone agli organi di Governo,  in  corrispondenza  con  la
Programmazione   triennale   del   Ministero,   un    Documento    di
programmazione triennale, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n.  43,
e ne sviluppa le linee guida nel quadro  della  programmazione  delle
attivita', assicurandone adeguati aggiornamenti annuali e  rendendone
conto in una Relazione annuale alla comunita' universitaria; 
      g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il  Senato,
i documenti di bilancio preventivi  e  consuntivi  nonche'  il  Piano
triennale di prevenzione della corruzione predisposti  dal  direttore
generale ovvero dal responsabile della Prevenzione della corruzione e
della trasmparenza; 
      h) presenta agli  organi  competenti  le  relazioni  periodiche
previste dalla legge; 
      i) adotta, in casi di necessita' e  urgenza,  provvedimenti  di
competenza del Consiglio  di  amministrazione  e  del  Senato,  salvo
tempestiva ratifica da parte dell'organo competente; 
      j) sottoscrive atti, convenzioni e ogni altro genere di accordi
non  affidati  alla  competenza  delle  strutture  decentrate  o  del
direttore generale; 
      k) stabilisce e mantiene i rapporti  con  le  istituzioni,  gli
enti, le forze economiche e  produttive  del  territorio,  in  ambito
nazionale, europeo e internazionale; 
      l) nomina, sentito il Senato, il Collegio di  disciplina  e  il
responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
      m)  esercita  il  potere   di   iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori  universitari
ai sensi di quanto previsto dall'art.  10  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, irrogando le relative sanzioni fino  al  livello  della
censura, in base all'art. 87 del RD 31 agosto 1933, n.  1592,  mentre
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura, entro trenta giorni  dalla  conoscenza  dei
fatti trasmette gli atti  al  Collegio  di  disciplina  con  una  sua
motivata proposta; 
      n) esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono  demandate
dalle norme generali del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
statuto e  dai  regolamenti,  e  comunque  ogni  altra  funzione  non
espressamente attribuita ad altri organi. 
    3. Il Rettore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura
determinata dal Consiglio di amministrazione.