Art. 4. Funzioni del Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'ateneo a ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo, assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento nei riguardi delle attivita' dell'istituzione. 2. In particolare, il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico; b) emana lo statuto e i regolamenti; c) propone al Senato e nomina i componenti del Consiglio di amministrazione; d) propone al Consiglio di amministrazione il direttore generale, il Presidente del Collegio dei revisori, e, sentito il Senato, i componenti del Nucleo di valutazione; e) nomina il Nucleo di valutazione e, sulla base delle indicazioni degli organi previsti dalla legge, il Collegio dei revisori; f) propone agli organi di Governo, in corrispondenza con la Programmazione triennale del Ministero, un Documento di programmazione triennale, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43, e ne sviluppa le linee guida nel quadro della programmazione delle attivita', assicurandone adeguati aggiornamenti annuali e rendendone conto in una Relazione annuale alla comunita' universitaria; g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' il Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposti dal direttore generale ovvero dal responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasmparenza; h) presenta agli organi competenti le relazioni periodiche previste dalla legge; i) adotta, in casi di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato, salvo tempestiva ratifica da parte dell'organo competente; j) sottoscrive atti, convenzioni e ogni altro genere di accordi non affidati alla competenza delle strutture decentrate o del direttore generale; k) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive del territorio, in ambito nazionale, europeo e internazionale; l) nomina, sentito il Senato, il Collegio di disciplina e il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza; m) esercita il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, irrogando le relative sanzioni fino al livello della censura, in base all'art. 87 del RD 31 agosto 1933, n. 1592, mentre per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina con una sua motivata proposta; n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, e comunque ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi. 3. Il Rettore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.