(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Elezione del Rettore 
 
    1. Il Rettore e' eletto tra i  professori  di  prima  fascia,  in
servizio a tempo pieno presso universita' italiane, con le  modalita'
previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n.  382  e  disciplinate  dal  Regolamento  generale  di
ateneo. 
    La durata della carica e' per un unico mandato di sei  anni,  non
rinnovabile.  La  candidatura  e'  presentata  dagli  aventi   titolo
accompagnata da un programma e da un curriculum vitae,  ai  quali  e'
assicurata  adeguata  pubblicita'  mediante  inserimento   sul   sito
istituzionale di ateneo. 
    2. L'elettorato attivo spetta ai docenti universitari di ruolo in
servizio presso l'ateneo. 
    3. L'elettorato attivo  spetta  altresi',  secondo  le  modalita'
stabilite dal Regolamento generale di ateneo: 
      a) al personale dirigente e  tecnico-amministrativo,  con  voto
ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori
di cui al comma 2; 
      b) ai rappresentanti eletti nel consiglio degli  studenti,  con
voto ponderato arrotondato all'intero superiore  pari  al  10%  degli
elettori di cui al comma 2. 
    4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica,  per  decesso,
dimissioni o cessazione dal ruolo dei  professori,  le  funzioni  del
Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario sino  all'espletamento
di nuove elezioni. 
    5. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato e a  seguito
di mozione di sfiducia approvata con maggioranza  di  due  terzi,  il
Senato puo' proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio
di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato.