Art. 6. Prorettore vicario e delegati 1. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia due Prorettori di cui uno vicario. 2. Il Rettore nomina tra i docenti di ruolo i delegati previsti per legge e altri delegati a specifiche funzioni, nei limiti di quanto richiesto da precise esigenze istituzionali e tenuto conto delle dimensioni dell'ateneo. L'azione dei delegati e' svolta in collegamento con il Rettore e nei limiti di quanto delegato. 3. Il Prorettore vicario, altro prorettore e gli altri delegati possono fruire di un'indennita' di carica o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.