(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                    Prorettore vicario e delegati 
 
    1. Il Rettore  nomina  tra  i  professori  di  prima  fascia  due
Prorettori di cui uno vicario. 
    2. Il Rettore nomina tra i docenti di ruolo i  delegati  previsti
per legge e altri delegati  a  specifiche  funzioni,  nei  limiti  di
quanto richiesto da precise esigenze  istituzionali  e  tenuto  conto
delle dimensioni dell'ateneo. L'azione  dei  delegati  e'  svolta  in
collegamento con il Rettore e nei limiti di quanto delegato. 
    3. Il Prorettore vicario, altro prorettore e gli  altri  delegati
possono fruire di un'indennita' di  carica  o  rimborso  spese  nella
misura stabilita dal Consiglio di amministrazione  nei  limiti  delle
norme vigenti.