(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
              Funzioni del Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico, di approvazione degli atti di programmazione  finanziaria
e del personale, nonche' di indirizzo e  vigilanza  sugli  assetti  e
l'equilibrio economico-finanziario di ogni  attivita',  tenuto  conto
delle   linee   di   indirizzo   del   Programma   triennale,   delle
programmazioni del Senato in materia di didattica e  ricerca,  e  dei
pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione. 
    2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 
      a)  adotta  il  Regolamento  di  amministrazione,   finanza   e
contabilita',  e  il  Regolamento  di  attuazione  delle  norme   sul
procedimento amministrativo e sul diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, con le relative  modifiche;  esprime  inoltre  parere
sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni
e  le  relative  modifiche;  le  relative  delibere  sono  assunte  a
maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6,  comma
9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
      b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
per quanto di competenza, il Documento di programmazione triennale, i
documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il  bilancio  sociale
nonche' il Piano triennale di prevenzione della  corruzione  e  della
trasparenza; 
      c) approva,  su  proposta  del  direttore  generale,  il  piano
triennale delle performance; 
      d) approva i programmi edilizi dell'ateneo; 
      e)  delibera  l'attivazione,  i   livelli   e   meccanismi   di
finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto
conto delle linee programmatiche proposte dal Senato,  e  dei  pareri
degli organi di controllo e valutazione; 
      f) delibera l'attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto
conto delle linee di indirizzo delle  linee  programmatiche  proposte
dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione; 
      g) delibera l'organico  di  ateneo  del  personale  docente  e,
sentito il direttore  generale,  di  quello  tecnico  amministrativo,
tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e  delle
relazioni del Nucleo di valutazione; 
      h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori
universitari in base alla programmazione  effettuata  ai  sensi  alla
normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio; 
      i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a
carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di  controllo  e
il Consiglio degli studenti; 
      j) delibera le modalita' di collaborazione degli studenti  alle
attivita' di servizio; 
      k) approva i contratti, le convenzioni e altri  atti  negoziali
riguardanti le attivita' didattiche e di ricerca; 
      l) esercita il potere disciplinare relativamente ai  professori
e ricercatori universitari, tenuto  conto  del  parere  espresso  dal
Collegio di disciplina, ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  10
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      m) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di direttore
generale e quello di Presidente del Collegio dei  revisori;  delibera
inoltre, su proposta del  Rettore,  la  composizione  del  Nucleo  di
valutazione; 
      n) definisce gli obiettivi dell'azione del  direttore  generale
per l'anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto
dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione; 
      o) stabilisce la misura delle indennita' di  funzione  previste
dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti. 
      p) definisce annualmente, nell'ambito del bilancio  di  ateneo,
il  contributo  riconosciuto  alla  Fondazione  universitaria   «Foro
Italico». 
    3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno  ogni  tre
mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno  o  ne
faccia motivata richiesta almeno la meta' dei componenti. 
    4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione  possono
fruire di una indennita' di carica nei limiti delle norme vigenti.