(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
            Composizione del Consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  da   nove
componenti: 
      a) e' componente di diritto il Rettore che assume la carica  di
Presidente; in  alternativa,  il  Consiglio  puo',  su  proposta  del
Rettore che resta comunque a farne parte, eleggere  quale  Presidente
uno dei componenti esterni; 
      b) sono componenti designati i due  Prorettori;  il  Prorettore
vicario, in caso di necessita' sostituisce il Rettore; 
      c) sono componenti designati quattro esperti - almeno  due  dei
quali  estranei  ai  ruoli  dell'ateneo  a  decorrere  dai  tre  anni
precedenti alla designazione e per tutta  la  durata  dell'incarico -
individuati, previa adeguata pubblicizzazione,  e  nel  rispetto  del
principio  delle  pari  opportunita',  tra  personalita'  italiane  o
straniere  di  elevata  professionalita'  e   competenza   in   campo
gestionale o elevata qualificazione culturale, che  abbiano  maturato
ampia esperienza presso enti pubblici o privati; le candidature  sono
individuate  da  un  Comitato  di  selezione,  nominato  con  decreto
rettorale; il Comitato formula una rosa di dieci candidati,  tra  cui
il Rettore sceglie quattro  nominativi  che  propone  al  Senato;  la
proposta puo' essere respinta dal Senato con la  maggioranza  di  due
terzi dei suoi componenti, nel qual caso deve essere riformulata; 
      d)   partecipano   al   Consiglio   di   amministrazione    due
rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; 
      e)  possono  essere  invitati,  in  qualita'  di  uditori,   un
rappresentante dei docenti di ruolo e un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo; 
      f) partecipa il direttore generale, senza diritto di voto; 
      g) sono invitati inoltre i componenti del Collegio dei revisori
dei conti. 
    2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni,
fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti il cui mandato e'
biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 
    3. Nel caso in cui  uno  dei  componenti  del  consiglio  risulti
assente per tre volte  in  un  anno,  il  Rettore  puo'  proporre  al
Consiglio di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalita'
e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.