Art. 9. Funzioni del Senato accademico 1. Il Senato accademico svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e delle attivita' didattiche e di ricerca, e funzioni propositive nei riguardi dell'organizzazione e della programmazione delle diverse attivita' dell'ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, lo statuto, il Regolamento generale, il Regolamento didattico, i regolamenti interni e le relative modifiche, con delibere assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; b) approva la rosa dei componenti designati del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore; c) esprime parere sul Documento di programmazione triennale proposto dal Rettore; d) formula linee programmatiche in materia di didattica e di ricerca e criteri di ripartizione dei relativi finanziamenti, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per stabilire la destinazione delle risorse e la formazione del bilancio; e) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio e svolge funzioni di coordinamento didattico secondo quanto specificato ai commi 3 e 4 e nel Regolamento didattico di ateneo; f) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, la modifica o la disattivazione delle strutture decentrate, delibera l'afferenza alle stesse dei singoli docenti, ed esprime le proprie valutazioni in merito alla qualita' dei relativi programmi, anche in riferimento alle analisi condotte dal Nucleo di valutazione; g) formula linee programmatiche e criteri di priorita' in ordine alle esigenze di organico, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per la programmazione del personale; h) e' sentito dal Rettore in merito alla composizione del Nucleo di valutazione; i) esprime parere sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; j) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi studenteschi; k) esprime pareri obbligatori su convenzioni e contratti in materia di didattica e ricerca, nonche' se richiesto dal Consiglio di amministrazione; l) delibera, tenuto conto delle linee di indirizzo degli organismi di rappresentanza del sistema universitario, il codice etico di ateneo, volto a evitare ogni forma di discriminazione o abuso e a regolare casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale nel rispetto della normativa vigente; m) decide, su proposta del Rettore, le misure da adottare in caso di violazioni al codice etico da parte di docenti, studenti o personale tecnico-amministrativo, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, sulla base dello specifico regolamento; le sanzioni che possono essere comminate sono l'archiviazione, il richiamo, il richiamo scritto, o la censura con deposito degli atti nel fascicolo personale ed eventuale esclusione per un anno da ogni forma di finanziamento o altro beneficio interno nei casi di violazione grave o reiterata; qualora la condotta presa in esame si configuri quale illecito disciplinare, gli atti sono inoltrati al Collegio di disciplina; nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione di natura etica e di natura disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica; n) puo', trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato rettorale e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato. 3. In sede di coordinamento didattico, il Senato: a) detta norme di indirizzo per i corsi sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di bilancio; b) stabilisce, in base alle rispettive proposte, la programmazione didattica; c) assicura l'armonizzazione degli obiettivi formativi svolgendo compiti di raccordo, supervisione e razionalizzazione delle attivita' e dei servizi comuni, e formulando piani organici in materia di supporto alla docenza; d) assicura il supporto gestionale ai corsi e soddisfa ai relativi adempimenti ministeriali nei termini previsti. 4. Il Senato e' convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la meta' dei suoi componenti.