(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                   Funzioni del Senato accademico 
 
    1.  Il  Senato  accademico  svolge  funzioni  di  programmazione,
indirizzo, coordinamento e delle attivita' didattiche e di ricerca, e
funzioni  propositive  nei  riguardi  dell'organizzazione   e   della
programmazione delle diverse attivita' dell'ateneo. 
    2. In particolare, il Senato accademico: 
      a) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione,  lo
statuto,  il  Regolamento  generale,  il  Regolamento  didattico,   i
regolamenti interni e le relative modifiche, con delibere  assunte  a
maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6,  comma
9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
      b) approva la rosa dei componenti designati  del  Consiglio  di
amministrazione su proposta del Rettore; 
      c) esprime parere sul  Documento  di  programmazione  triennale
proposto dal Rettore; 
      d) formula linee programmatiche in materia di  didattica  e  di
ricerca e criteri di ripartizione  dei  relativi  finanziamenti,  che
propone al Consiglio di amministrazione quale base per  stabilire  la
destinazione delle risorse e la formazione del bilancio; 
      e) propone al Consiglio di  amministrazione  l'attivazione,  la
modifica e la disattivazione dei corsi di studio e svolge funzioni di
coordinamento didattico secondo quanto specificato ai commi 3 e  4  e
nel Regolamento didattico di ateneo; 
      f) propone al Consiglio di  amministrazione  l'istituzione,  la
modifica o la disattivazione  delle  strutture  decentrate,  delibera
l'afferenza alle stesse dei singoli docenti, ed  esprime  le  proprie
valutazioni in merito alla qualita' dei relativi programmi, anche  in
riferimento alle analisi condotte dal Nucleo di valutazione; 
      g) formula linee  programmatiche  e  criteri  di  priorita'  in
ordine alle  esigenze  di  organico,  che  propone  al  Consiglio  di
amministrazione quale base per la programmazione del personale; 
      h) e' sentito dal  Rettore  in  merito  alla  composizione  del
Nucleo di valutazione; 
      i) esprime  parere  sui  documenti  di  bilancio  preventivi  e
consuntivi  nonche'  sul  Piano  triennale   di   prevenzione   della
corruzione e della trasparenza; 
      j) esprime parere sui provvedimenti relativi alle  tasse  e  ai
contributi studenteschi; 
      k) esprime pareri obbligatori su  convenzioni  e  contratti  in
materia di didattica e ricerca, nonche' se richiesto dal Consiglio di
amministrazione; 
      l) delibera,  tenuto  conto  delle  linee  di  indirizzo  degli
organismi di rappresentanza  del  sistema  universitario,  il  codice
etico di ateneo, volto a evitare  ogni  forma  di  discriminazione  o
abuso e a regolare casi di conflitto di  interessi  o  di  proprieta'
intellettuale nel rispetto della normativa vigente; 
      m) decide, su proposta del Rettore, le misure  da  adottare  in
caso di violazioni al codice etico da parte di  docenti,  studenti  o
personale tecnico-amministrativo, qualora queste non  ricadano  sotto
la competenza del Collegio di disciplina, sulla base dello  specifico
regolamento;  le  sanzioni  che   possono   essere   comminate   sono
l'archiviazione, il richiamo, il richiamo scritto, o la  censura  con
deposito degli atti nel fascicolo personale ed  eventuale  esclusione
per un anno da ogni forma di finanziamento o altro beneficio  interno
nei casi di violazione grave o reiterata; qualora la  condotta  presa
in esame si configuri quale  illecito  disciplinare,  gli  atti  sono
inoltrati al Collegio di  disciplina;  nel  caso  in  cui  la  stessa
condotta integri contestualmente violazione  di  natura  etica  e  di
natura disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello  che
dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica; 
      n) puo', trascorsi almeno  due  anni  dall'inizio  del  mandato
rettorale  e  a  seguito  di  mozione  di  sfiducia   approvata   con
maggioranza di due terzi, proporre al corpo elettorale, previo parere
del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato. 
    3. In sede di coordinamento didattico, il Senato: 
      a) detta norme di  indirizzo  per  i  corsi  sulla  base  della
normativa vigente e delle indicazioni di bilancio; 
      b)  stabilisce,  in   base   alle   rispettive   proposte,   la
programmazione didattica; 
      c)  assicura   l'armonizzazione   degli   obiettivi   formativi
svolgendo compiti di raccordo, supervisione e razionalizzazione delle
attivita' e dei  servizi  comuni,  e  formulando  piani  organici  in
materia di supporto alla docenza; 
      d) assicura il supporto  gestionale  ai  corsi  e  soddisfa  ai
relativi adempimenti ministeriali nei termini previsti. 
    4. Il Senato e' convocato dal Rettore  almeno  ogni  tre  mesi  e
comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o  ne  faccia
motivata richiesta almeno la meta' dei suoi componenti.