Art. 8 Istruttoria delle domande di agevolazioni 1. Il Ministero procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; c) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5; d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo provvedimento. Il superamento delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 2. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima prevista dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 3. Nel caso in cui le valutazioni di natura tecnica di cui al comma 1 siano effettuate nell'ambito del processo di selezione dei bandi emanati dalle istituzioni UE, il Ministero verifica i requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, ed effettua l'istruttoria amministrativa e finanziaria sulle base dei criteri individuati con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1.