Art. 10 Avvio del procedimento 1. La contestazione dell'addebito e' effettuata dal dirigente mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa e' inviata al soggetto responsabile, al whistleblower e, se diverso da quest'ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: a) l'oggetto del procedimento; b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento; c) il termine non superiore a centottanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente regolamento; d) il responsabile del procedimento; e) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti; f) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio e il termine entro cui possono essere presentati; g) la casella di posta elettronica certificata (Pec), presso la quale effettuare le comunicazioni all'Autorita' relative al procedimento sanzionatorio, e l'invito a comunicare, con il primo atto utile, l'indirizzo Pec, presso la quale il soggetto responsabile intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento. 3. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere sostituita da modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita', nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 4. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del presente articolo.