Art. 10 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. La  contestazione  dell'addebito  e'  effettuata  dal  dirigente
mediante comunicazione di avvio del procedimento. Essa e' inviata  al
soggetto  responsabile,   al   whistleblower   e,   se   diverso   da
quest'ultimo, al soggetto che ha effettuato la comunicazione. 
  2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento; 
    b) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate  e  delle  sanzioni  comminabili  all'esito  del
procedimento; 
    c)  il  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni  per   la
conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio
del procedimento, fermi restando i casi di  sospensione  disciplinati
nel presente regolamento; 
    d) il responsabile del procedimento; 
    e) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti; 
    f) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio  e  il
termine entro cui possono essere presentati; 
    g) la casella di posta elettronica certificata (Pec),  presso  la
quale  effettuare  le   comunicazioni   all'Autorita'   relative   al
procedimento sanzionatorio, e l'invito a  comunicare,  con  il  primo
atto utile, l'indirizzo Pec, presso la quale il soggetto responsabile
intende ricevere le comunicazioni  e  le  notificazioni  relative  al
procedimento. 
  3.  In  ragione  di  un  rilevante   numero   di   destinatari   la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere  sostituita  da
modalita' di volta in volta stabilite  dall'Autorita',  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
  4. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti sanzionatori avviati  ai  sensi
del presente articolo.