Art. 11 Istruttoria 1. I soggetti ai quali e' stata inviata la contestazione dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento; c) formulare istanza di audizione innanzi all'ufficio entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito. 2. Il termine di cui alla lettera b) puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti cui la comunicazione e' stata inviata. 3. Il responsabile del procedimento puo' richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento nonche' a coloro che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo dell'Autorita', della Guardia di finanza, ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Le richieste di cui al comma 3 sono formulate per iscritto e indicano: a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza, della quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti, e' non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta del soggetto destinatario della richiesta. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le medesime. 6. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attivita' difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con l'Autorita'. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione del soggetto responsabile con l'Autorita'. 7. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dal «regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono sottratte all'accesso le segnalazioni, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 4.