Art. 11 
 
                             Istruttoria 
 
  1.  I  soggetti  ai  quali  e'  stata  inviata   la   contestazione
dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, hanno facolta' di: 
    a) accedere ai documenti del  procedimento,  nel  rispetto  delle
modalita' e nei termini previsti  dal  regolamento  di  accesso  agli
atti; 
    b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla  ricezione
della  contestazione  dell'addebito,  memorie  scritte,  documenti  e
deduzioni, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti  all'oggetto
del procedimento; 
    c) formulare  istanza  di  audizione  innanzi  all'ufficio  entro
trenta giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito. 
  2. Il termine di cui alla lettera b) puo' essere prorogato, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a  seguito
di motivata richiesta dei soggetti  cui  la  comunicazione  e'  stata
inviata. 
  3. Il  responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e'  stato
comunicato l'avvio del procedimento  nonche'  a  coloro  che  possono
fornire  informazioni  utili  per  l'istruttoria,  anche  avvalendosi
dell'ufficio ispettivo  dell'Autorita',  della  Guardia  di  finanza,
ovvero dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica  del  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. Le richieste di cui al comma 3 sono  formulate  per  iscritto  e
indicano: 
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti; 
    b) il termine per l'adempimento che, tenuto  conto  dell'urgenza,
della  quantita'  e  qualita'  delle  informazioni  e  dei  documenti
richiesti, e' non inferiore a cinque giorni e non superiore a  trenta
giorni. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e  per
un periodo non superiore a  trenta  giorni,  a  seguito  di  motivata
richiesta del soggetto destinatario della richiesta. 
  I  documenti  di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono   forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
  5. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni,  rendendole  note  all'interessato  e   verbalizzando   le
medesime. 
  6. Ferma restando la garanzia del diritto  di  difesa,  l'attivita'
difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio  si  svolge  nel
rispetto del principio della leale  collaborazione  delle  parti  con
l'Autorita'.   La   produzione    di    documentazione    inutilmente
sovrabbondante,  disordinata,  inconferente   o   ingiustificatamente
dilazionata, puo' costituire elemento  di  valutazione  negativo  del
grado di cooperazione del soggetto responsabile con l'Autorita'. 
  7. L'accesso agli atti del procedimento  avviene  mediante  istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini  previsti  dal
«regolamento concernente l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241».  Sono
sottratte all'accesso le segnalazioni,  ai  sensi  dell'art.  54-bis,
comma 4.