Art. 12 
 
                    Audizione in fase istruttoria 
 
  1. Il responsabile del procedimento, ove necessario, puo' convocare
in audizione innanzi  l'ufficio,  anche  su  richiesta,  il  soggetto
responsabile, ovvero il whistleblower e, se diverso da  quest'ultimo,
il soggetto che ha effettuato la  comunicazione  nonche'  coloro  che
possono fornire informazioni utili per l'istruttoria. 
  2. La richiesta di essere auditi deve essere motivata. 
  3. Il responsabile del procedimento comunica  agli  interessati  la
data e il luogo dell'audizione. Tale data puo' essere  differita,  su
richiesta motivata dei soggetti destinatari della  convocazione,  per
una sola volta per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 
  4. Nel corso delle  audizioni,  i  soggetti  auditi  possono  farsi
assistere dal proprio legale di fiducia. 
  5. Dell'audizione e' redatto verbale, sottoscritto dal responsabile
del procedimento, da altro funzionario eventualmente presente e dalle
parti o dai loro  rappresentanti,  cui  viene  consegnata  copia  del
verbale stesso. Puo'  essere  disposta,  a  cura  dell'Autorita',  la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.