Art. 12 Audizione in fase istruttoria 1. Il responsabile del procedimento, ove necessario, puo' convocare in audizione innanzi l'ufficio, anche su richiesta, il soggetto responsabile, ovvero il whistleblower e, se diverso da quest'ultimo, il soggetto che ha effettuato la comunicazione nonche' coloro che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria. 2. La richiesta di essere auditi deve essere motivata. 3. Il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data e il luogo dell'audizione. Tale data puo' essere differita, su richiesta motivata dei soggetti destinatari della convocazione, per una sola volta per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 4. Nel corso delle audizioni, i soggetti auditi possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia. 5. Dell'audizione e' redatto verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso. Puo' essere disposta, a cura dell'Autorita', la registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.