Art. 13 Conclusione della fase istruttoria 1. L'ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti puo': a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione della sanzione; b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullita' delle misure ritorsive e l'irrogazione della sanzione amministrativa, c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi che configurino una diversa qualificazione giuridica dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 10, comunica gli elementi di novita' emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni. 2. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente puo' disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria. 3. Le controdeduzioni scritte previste al comma 1, lettera c) replicano sinteticamente alle considerazioni dell'ufficio. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate.