Art. 13 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. L'ufficio, esaminata la documentazione acquisita agli atti puo': 
    a)  proporre  al  Consiglio  l'archiviazione  del   procedimento,
qualora non ricorrano  i  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per
l'irrogazione della sanzione; 
    b) proporre al Consiglio la declaratoria di nullita' delle misure
ritorsive e l'irrogazione della sanzione amministrativa, 
    c) fuori dai casi di cui alle lettere a) e b) e solo qualora  nel
corso della fase istruttoria emergano elementi  che  configurino  una
diversa  qualificazione  giuridica  dei  fatti  ovvero  dell'addebito
rispetto a come individuata nella contestazione di cui  all'art.  10,
comunica gli elementi di novita' emersi dall'istruttoria ai  soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, assegnando un termine  non  superiore  a
dieci giorni per eventuali controdeduzioni. 
  2. Qualora  le  parti  nelle  controdeduzioni  chiedano  di  essere
auditi, il dirigente puo' disporre l'audizione ai sensi dell'art. 12,
laddove   strettamente   necessario   ai   fini   del   completamento
dell'istruttoria. 
  3. Le controdeduzioni scritte  previste  al  comma  1,  lettera  c)
replicano sinteticamente alle considerazioni  dell'ufficio.  Qualora,
in  presenza  di  motivate  ragioni,  superino  le  15  pagine,  esse
riportano un indice e  una  sintesi  delle  argomentazioni  difensive
presentate.