Art. 14 
 
                           Fase decisoria 
 
  1. Il dirigente,  acquisiti  tutti  gli  elementi  di  fatto  e  di
diritto, sottopone la questione al Consiglio che puo': 
    a)  richiedere  un  supplemento  di  istruttoria  con   specifica
indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici
competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 
    b) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale; 
    c) adottare il provvedimento finale 
  2. Il provvedimento finale adottato  dal  Consiglio  puo'  avere  i
seguenti contenuti: 
    a) l'archiviazione, qualora sia stata riscontrata  l'assenza  dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della  sanzione
amministrativa pecuniaria 
    b)  la  declaratoria  di  nullita'  delle  misure   ritorsive   e
l'irrogazione della sanzione pecuniaria 
  3. Nel provvedimento di cui al comma 2,  lettera  b)  del  presente
articolo sono  indicati  l'ammontare  delle  sanzioni  comminate,  le
modalita' e il termine entro il quale  il  pagamento  delle  sanzioni
deve avvenire. 
  4. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene comunicato ai
soggetti di cui all'art. 10, comma 1. Nel caso di  cui  al  comma  2,
lettera b) del presente  articolo,  viene  informato  anche  il  RPCT
dell'amministrazione cui appartiene il soggetto responsabile.