Art. 15 Sospensione dei termini del procedimento 1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi: a) audizione disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1 e ai sensi dell'art. 13, comma 2, a decorrere dalla data dell'atto di convocazione in audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima; b) audizione disposta dal Consiglio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) a decorrere dalla data dell'atto di convocazione in audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima; c) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) ovvero in tutti i casi in cui il regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione delle suddette produzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato. 2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo' eccedere i trenta giorni. 3. I termini del procedimento sono, altresi', sospesi nei casi di: a) necessita' istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti; b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.