Art. 15 
 
              Sospensione dei termini del procedimento 
 
  1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi: 
    a) audizione disposta ai sensi dell'art. 12, comma 1 e  ai  sensi
dell'art.  13,  comma  2,  a  decorrere  dalla  data   dell'atto   di
convocazione in audizione per il periodo necessario allo  svolgimento
di quest'ultima; 
    b) audizione disposta dal Consiglio ai sensi dell'art. 14,  comma
1, lettera b) a decorrere dalla data  dell'atto  di  convocazione  in
audizione per il periodo necessario allo svolgimento di quest'ultima; 
    c) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio
ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) ovvero in tutti i casi  in
cui il regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti  o
a terzi per le produzioni istruttorie, sino alla presentazione  delle
suddette produzioni ovvero decorso inutilmente il termine assegnato. 
  2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna  delle  ipotesi
di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non puo'  eccedere
i trenta giorni. 
  3. I termini del procedimento sono, altresi', sospesi nei casi di: 
    a) necessita' istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre
amministrazioni, i quali sono essenziali ai  fini  della  definizione
del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti; 
    b) pendenza  di  un  giudizio  avente  il  medesimo  oggetto  del
procedimento sanzionatorio.  Formatosi  il  giudicato,  il  dirigente
valuta  se  vi  siano  i  presupposti  per  dare  nuovo  impulso   al
procedimento sanzionatorio.