Art. 17 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
  1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in  cui
nell'espletamento  dell'attivita'  di  vigilanza  dell'Autorita'  e/o
sanzionatoria  venga  riscontrata  la  mancanza  delle  procedure  di
ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis; 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento    viene     inviata     all'organo     di     indirizzo
dell'amministrazione che ha adottato il  PTPCT  e  nominato  il  RPCT
nonche' ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o  apposito  atto
organizzativo. 
  3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i  presupposti
di fatto e le ragioni  di  diritto  in  relazione  agli  esiti  delle
attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della
sanzione. 
  4.  I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di  avvio   del
procedimento hanno facolta' di presentare, entro il termine di  dieci
giorni dalla suddetta comunicazione,  memorie  scritte,  documenti  e
deduzioni. 
  5.  Il  dirigente,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
ricevimento delle  produzioni  di  cui  al  comma  4  ovvero  scaduto
inutilmente il  termine  per  la  loro  presentazione,  trasmette  al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo. 
  6. Il Consiglio, tenuto conto  delle  eventuali  memorie  prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo. 
  7. Si applicano le disposizioni di cui al capo  III,  ad  eccezione
degli artt. 13 e 14 nonche' delle disposizioni inerenti alla facolta'
di richiedere l'audizione all'ufficio.