Art. 17 Ambito oggettivo di applicazione 1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e/o sanzionatoria venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis; 2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all'organo di indirizzo dell'amministrazione che ha adottato il PTPCT e nominato il RPCT nonche' ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o apposito atto organizzativo. 3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della sanzione. 4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facolta' di presentare, entro il termine di dieci giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e deduzioni. 5. Il dirigente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle produzioni di cui al comma 4 ovvero scaduto inutilmente il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo. 6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo. 7. Si applicano le disposizioni di cui al capo III, ad eccezione degli artt. 13 e 14 nonche' delle disposizioni inerenti alla facolta' di richiedere l'audizione all'ufficio.