Art. 18 
 
                   Pubblicazione del provvedimento 
 
  1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e'  pubblicato  sul
sito  istituzionale  dell'Autorita'  nella  sezione   dedicata   alle
segnalazioni di cui all'art. 54-bis  dopo  la  notizia  dell'avvenuta
notificazione al soggetto  responsabile  ovvero,  nel  caso  di  piu'
soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione. 
  2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione  o  dell'ente  cui  appartiene  il
soggetto responsabile.