Art. 18 Pubblicazione del provvedimento 1. Il provvedimento conclusivo del procedimento e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto responsabile ovvero, nel caso di piu' soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione. 2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente cui appartiene il soggetto responsabile.