Art. 3 
 
                          Segreto d'ufficio 
 
  1.  Nei  limiti  necessari  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
sanzionatori di cui al presente regolamento,  tutte  le  notizie,  le
informazioni e/o i dati acquisiti  nello  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria  da  parte  dell'Autorita'  sono  tutelati  dal   segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche  amministrazioni,  fatti
salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art.  331
del codice di procedura penale.