Art. 4 Attivita' sanzionatoria 1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio: a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di cui all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell'Autorita'; b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d); c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di cui all'art. 54-bis, comma 6. 2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorita' di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Anac, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione.