Art. 4 
 
                       Attivita' sanzionatoria 
 
  1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio: 
    a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate  secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della  funzione  di  vigilanza
dell'Autorita'; 
    b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d); 
    c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di  cui  all'art.
54-bis, comma 6. 
  2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate  all'Autorita'
di  norma,  attraverso  il  modulo  della   piattaforma   informatica
disponibile sul sito istituzionale dell'Anac, che utilizza  strumenti
di crittografia  e  garantisce  la  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della  relativa
documentazione.