Art. 5 Comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento 1. Le comunicazioni dell'Autorita' relative ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate, laddove possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 4, comma 2 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorita' dai relativi destinatari. 2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorita' sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorita' dai relativi destinatari.