Art. 5 
 
Comunicazioni dell'Autorita' relative  ai  procedimenti  disciplinati
                      nel presente regolamento 
 
  1.  Le  comunicazioni  dell'Autorita'  relative   ai   procedimenti
disciplinati  dal  presente  regolamento  sono  effettuate,   laddove
possibile, attraverso la piattaforma informatica di cui  all'art.  4,
comma 2 ovvero presso la casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) indicata alla Autorita' dai relativi destinatari. 
  2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni dell'Autorita'
sono effettuate nelle altre forme previste  dall'ordinamento  vigente
che assicurino  la  prova  della  ricezione  da  parte  dei  soggetti
destinatari ovvero presso l'indirizzo mail indicato all'Autorita' dai
relativi destinatari.