Art. 7 
 
                 Ordine di priorita' del trattamento 
              delle comunicazioni e delle segnalazioni 
 
  1. Le comunicazioni e le  segnalazioni  sono  trattate  secondo  il
seguente ordine di priorita': 
    a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' dei comportamenti  ritorsivi  e  all'eventuale
danno alla salute nonche' alla reiterata  adozione  di  comportamenti
ritorsivi e alla adozione di piu' comportamenti  ritorsivi  oltreche'
alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di comportamenti
ritorsivi; 
    b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art.  54-bis,  si
ha riguardo all'assenza di procedure  per  l'inoltro  e  la  gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione  di  procedure  non  conformi
alle linee guida dell'Autorita'; in particolare, si ha riguardo  alla
promozione, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, ultimo  periodo,  del
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante  e  del  contenuto  della  segnalazione
nonche' della relativa documentazione; 
    c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' e al numero degli illeciti segnalati al  RPCT,
all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del  RPCT  e  al
suo comportamento complessivamente tenuto.