Art. 7 Ordine di priorita' del trattamento delle comunicazioni e delle segnalazioni 1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorita': a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravita' dei comportamenti ritorsivi e all'eventuale danno alla salute nonche' alla reiterata adozione di comportamenti ritorsivi e alla adozione di piu' comportamenti ritorsivi oltreche' alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di comportamenti ritorsivi; b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonche' all'adozione di procedure non conformi alle linee guida dell'Autorita'; in particolare, si ha riguardo alla promozione, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione; c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravita' e al numero degli illeciti segnalati al RPCT, all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al suo comportamento complessivamente tenuto.