Art. 8 Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorita' esterne 1. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di illeciti, l'ufficio procede al suo esame al fine di valutarne l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonche' ad autorita' esterne. 2. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilita': a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni; b) i fatti oggetto di segnalazione e l'amministrazione in cui sono avvenuti; c) l'amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta; d) una descrizione delle ragioni connesse all'attivita' lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati. Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni presentate. 3. La segnalazione di illeciti e' archiviata dal dirigente, dandone notizia al segnalante, per i seguenti motivi: a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della pubblica amministrazione; b) manifesta incompetenza dell'Autorita' sulle questioni segnalate; c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorita'; e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarita'; g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2. 4. Fuori dai casi di cui al comma 3, l'ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attivita' istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve, procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, come previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di illeciti. L'ufficio provvede a informare il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione di illeciti al competente ufficio dell'Autorita', indicando il nominativo del responsabile del procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro utile elemento. 5. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle segnalazioni di illeciti valutate inammissibili o improcedibili nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 4. 6. Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorita' provvede alla loro immediata trasmissione, con nota a firma del presidente dell'Autorita', alla competente autorita' giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art. 54-bis, nel cui processo di gestione si dovra' pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art 54-bis, comma 3, decreto legislativo n. 165/2001. Il whistleblower e' preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente nella piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della eventualita' che la sua segnalazione potra' essere inviata all'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile 6-bis. L'ufficio trasmette settimanalmente al Consiglio l'elenco delle segnalazioni da inoltrare alle autorita' indicate al comma 6. 7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente provvede a trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i seguiti di competenza. La trasmissione avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante in conformita' a quanto statuito dal protocollo d'intesa tra A.N.AC e funzione pubblica. 8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l'Autorita' non procede alla loro gestione ma informa il whistleblower circa la possibilita' che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo di autogoverno della magistratura. Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse direttamente da Anac alle Autorita' giudiziarie competenti. 9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, l'Autorita' avra' cura di comunicare al whistleblower a quale Autorita' o organo esterno la segnalazione e' stata trasmessa.