Art. 8 
 
        Archiviazione diretta delle segnalazioni di illeciti 
       e trasmissione ad altro ufficio o ad Autorita' esterne 
 
  1. Entro centottanta giorni dall'acquisizione della segnalazione di
illeciti, l'ufficio  procede  al  suo  esame  al  fine  di  valutarne
l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro  ufficio  nonche'  ad
autorita' esterne. 
  2.  Nella  segnalazione  devono   essere   indicati   a   pena   di
inammissibilita': 
    a) la denominazione e i recapiti del  whistleblower  nonche',  se
posseduto, l'indirizzo di posta elettronica  certificata  presso  cui
l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni; 
    b) i fatti oggetto di segnalazione  e  l'amministrazione  in  cui
sono avvenuti; 
    c)  l'amministrazione  cui  appartiene  il  whistleblower  e   la
qualifica/mansione svolta; 
    d)  una  descrizione   delle   ragioni   connesse   all'attivita'
lavorativa svolta  che  hanno  consentito  la  conoscenza  dei  fatti
segnalati. 
  Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le  15  pagine,  esse  riportano  un  indice  e  una  sintesi   delle
argomentazioni presentate. 
  3. La segnalazione di illeciti e' archiviata dal dirigente, dandone
notizia al segnalante, per i seguenti motivi: 
    a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della  pubblica
amministrazione; 
    b)  manifesta   incompetenza   dell'Autorita'   sulle   questioni
segnalate; 
    c) manifesta infondatezza per  l'assenza  di  elementi  di  fatto
idonei a giustificare accertamenti; 
    d)  manifesta  insussistenza  dei  presupposti   di   legge   per
l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorita'; 
    e) accertato contenuto generico della  segnalazione  di  illecito
tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione
di  illeciti  corredata   da   documentazione   non   appropriata   o
inconferente; 
    f)  produzione  di   sola   documentazione   in   assenza   della
segnalazione di condotte illecite o irregolarita'; 
    g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali  della
segnalazione di illeciti indicati al comma 2. 
  4. Fuori dai casi di cui  al  comma  3,  l'ufficio  trasmette  agli
uffici  di  vigilanza  competenti  per  materia  la  segnalazione  di
illeciti.  Essi  svolgono  le  attivita'  istruttorie  ai  sensi  del
relativo regolamento  di  vigilanza  e  delle  linee  guida  adottate
dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve, procede nel rispetto
della tutela della riservatezza dell'identita' del  segnalante,  come
previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli  altri  uffici
di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di  illeciti.
L'ufficio  provvede   a   informare   il   segnalante   dell'avvenuta
trasmissione della segnalazione di  illeciti  al  competente  ufficio
dell'Autorita',  indicando  il  nominativo   del   responsabile   del
procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro
utile elemento. 
  5. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio  l'elenco  delle
segnalazioni  di  illeciti  valutate  inammissibili  o  improcedibili
nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 4. 
  6. Qualora la segnalazione ex art. 54-bis abbia ad oggetto illeciti
che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorita' provvede
alla loro immediata trasmissione, con nota  a  firma  del  presidente
dell'Autorita', alla competente autorita'  giudiziaria  o  contabile,
evidenziando che si tratta di una segnalazione ex  art.  54-bis,  nel
cui processo di gestione si dovra' pertanto assumere ogni cautela per
garantire il rispetto delle disposizioni  previste  dall'art  54-bis,
comma 3, decreto legislativo n. 165/2001. 
  Il   whistleblower   e'   preventivamente   avvisato,    attraverso
l'informativa  presente  nella  piattaforma  informatica,  o  con  un
apposito  comunicato  per  i  segnalanti  che   non   utilizzano   la
piattaforma, della eventualita' che la sua segnalazione potra' essere
inviata all'Autorita' giudiziaria ordinaria e contabile 
  6-bis. L'ufficio trasmette settimanalmente  al  Consiglio  l'elenco
delle segnalazioni da inoltrare alle autorita' indicate al comma 6. 
  7. Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad  oggetto,  in  modo
esclusivo o concorrenziale, una delle materie  di  cui  all'art.  60,
comma 6, decreto legislativo n. 165/2001,  il  dirigente  provvede  a
trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente  condotte  ovvero
una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al  Dipartimento  per
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
i seguiti di competenza. La trasmissione avviene nel  rispetto  della
tutela  della   riservatezza   dell'identita'   del   segnalante   in
conformita' a quanto statuito dal protocollo d'intesa  tra  A.N.AC  e
funzione pubblica. 
  8. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i  magistrati
ordinari, amministrativi,  contabili  e  tributari,  l'Autorita'  non
procede alla loro gestione  ma  informa  il  whistleblower  circa  la
possibilita' che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo  di
autogoverno della magistratura. Resta fermo che laddove gli  illeciti
segnalati  rilevino  sotto  il  profilo   penale   o   erariale,   le
segnalazioni sono  trasmesse  direttamente  da  Anac  alle  Autorita'
giudiziarie competenti. 
  9. Nei casi di cui ai commi  6  e  7,  l'Autorita'  avra'  cura  di
comunicare al whistleblower a quale Autorita'  o  organo  esterno  la
segnalazione e' stata trasmessa.