Art. 9 Pre-istruttoria 1. Acquisita la comunicazione, l'ufficio procede al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'/procedibilita'. 2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilita': a) la denominazione e i recapiti completi dell'interessato nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni; b) l'autore della presunta violazione; c) i fatti all'origine della comunicazione; d) i documenti a sostegno comunicazione. Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni presentate. 3. La comunicazione e' considerata inammissibile e/o improcedibile ed e' archiviata dal dirigente per i seguenti motivi: a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorita'; c) finalita' palesemente emulativa; d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente; e) produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione; f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione ai sensi del comma 2; g) intervento dell'Autorita' non piu' attuale. 4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'ufficio puo' convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtu' del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, puo' comportare l'archiviazione ai sensi del comma 3. 5. Effettuata l'audizione, acquisita la documentazione necessaria e completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, l'ufficio, entro il termine di novanta giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede: a) all'archiviazione diretta della comunicazione ai sensi del comma 3; b) all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 10. 6. Su proposta dell'ufficio e in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, il dirigente puo' decidere di prorogare il termine di novanta giorni di cui al comma 5 per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.