Art. 9 
 
                           Pre-istruttoria 
 
  1. Acquisita la comunicazione, l'ufficio procede al suo preliminare
esame  al  fine  di  valutare  la  sussistenza   dei   requisiti   di
ammissibilita'/procedibilita'. 
  2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilita': 
    a)  la  denominazione  e  i  recapiti  completi  dell'interessato
nonche', se posseduto, l'indirizzo di posta  elettronica  certificata
presso cui l'Autorita' possa indirizzare eventuali comunicazioni; 
    b) l'autore della presunta violazione; 
    c) i fatti all'origine della comunicazione; 
    d) i documenti a sostegno comunicazione. 
  Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino
le  15  pagine,  esse  riportano  un  indice  e  una  sintesi   delle
argomentazioni presentate. 
  3. La comunicazione e' considerata inammissibile e/o  improcedibile
ed e' archiviata dal dirigente per i seguenti motivi: 
    a) manifesta infondatezza per  l'assenza  di  elementi  di  fatto
idonei a giustificare accertamenti; 
    b)  manifesta  insussistenza  dei  presupposti   di   legge   per
l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorita'; 
    c) finalita' palesemente emulativa; 
    d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non
consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione  corredata
da documentazione non appropriata o inconferente; 
    e)  produzione  di   sola   documentazione   in   assenza   della
comunicazione; 
    f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali  della
comunicazione ai sensi del comma 2; 
    g) intervento dell'Autorita' non piu' attuale. 
  4. Laddove sia necessario  acquisire  informazioni,  chiarimenti  o
documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella  comunicazione,
l'ufficio puo' convocare in audizione i soggetti  in  possesso  degli
stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione  documentale
con assegnazione di un termine, non superiore a trenta giorni,  entro
il quale fornire riscontro. In tal caso, in virtu' del  principio  di
leale collaborazione  tra  pubblica  amministrazione  e  privati,  la
produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata,
inconferente  o  ingiustificatamente  dilazionata,  puo'   comportare
l'archiviazione ai sensi del comma 3. 
  5. Effettuata l'audizione, acquisita la documentazione necessaria e
completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del
comma 4, l'ufficio, entro il termine di novanta  giorni,  valuta  gli
elementi a disposizione e procede: 
    a) all'archiviazione diretta della  comunicazione  ai  sensi  del
comma 3; 
    b) all'avvio del procedimento sanzionatorio  ai  sensi  dell'art.
10. 
  6. Su proposta dell'ufficio e in presenza di particolari e motivate
esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva
della vicenda oggetto di valutazione, il dirigente puo'  decidere  di
prorogare il termine di novanta giorni di cui al comma 5 per una sola
volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il responsabile
del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato
la comunicazione.