(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    La  denominazione  di  origine  controllata  «Colli  di  Rimini»,
accompagnata facoltativamente  dal  riferimento  ai  colori  rosso  e
bianco, ed obbligatoriamente  da  una  delle  specificazioni  di  cui
appresso, e' riservata ai vini ottenuti da  uve  di  vitigni,  idonei
alla coltivazione in Regione Emilia Romagna provenienti  da  vigneti,
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
    «Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva): 
      Sangiovese minimo 30%; 
      Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%; 
      possono concorrere alla produzione di detti  vini,  da  soli  o
congiuntamente, i vitigni Alicante,  Montepulciano,  Petit  Verdot  e
Rebo fino ad un massimo del 10%. 
    «Colli di Rimini» bianco: 
      Trebbiano: minimo 30 %; 
      Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia
Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%. 
    «Colli di  Rimini»  Cabernet  Sauvignon  (anche  nella  tipologia
riserva): 
      Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca di colore analogo, presenti  in  ambito  aziendale  e
idonei alla coltivazione  in  Regione  Emilia  Romagna,  fino  ad  un
massimo del 15%. 
    «Colli di Rimini» Biancame: 
      Biancame b.: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni a bacca di colore bianco,  presenti  in  ambito  aziendale  e
idonei alla coltivazione  in  Regione  Emilia  Romagna,  fino  ad  un
massimo del 15%. 
    «Colli di Rimini» Rebola secco: 
      Grechetto Gentile: minimo 85%; 
      possono inoltre  concorrere  altri  vitigni  con  uve  a  bacca
bianca, idonei alla  coltivazione  per  la  Regione  Emilia  Romagna,
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo  del
15%. 
    «Colli di Rimini» Rebola passito: 
      Grechetto Gentile: minimo 85%; 
      possono inoltre  concorrere  altri  vitigni  con  uve  a  bacca
bianca, idonei alla  coltivazione  per  la  Regione  Emilia  Romagna,
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo  del
15%. 
    «Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie  superiore  e
riserva): 
      Vitigno Sangiovese: minimo 85%; 
      possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino  altri
vitigni con uve a  bacca  rossa,  idonei  alla  coltivazione  per  la
Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 15%.