Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva): Sangiovese minimo 30%; Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%. «Colli di Rimini» bianco: Trebbiano: minimo 30 %; Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%. «Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva): Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Biancame: Biancame b.: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Rebola secco: Grechetto Gentile: minimo 85%; possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Rebola passito: Grechetto Gentile: minimo 85%; possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. «Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva): Vitigno Sangiovese: minimo 85%; possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.