Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini. 2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», e' ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol. 3. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario vitivinicolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. 4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rebola passito non dovra' essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini». Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto. Il vino «Colli di Rimini» Rebola tipo Passito, dovra' essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento puo' avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e vendemmia tardiva con appassimento in pianta. 5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» Rosso riserva, Cabernet Sauvignon riserva e Sangiovese Riserva e' fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno in vasi vinari. La commercializzazione e' consentita soltanto dopo ventiquattro mesi di invecchiamento ed eventuale affinamento complessivi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve. La relativa idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento e affinamento complessivi.