(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, affinamento  e  invecchiamento
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo  della
Provincia di Rimini. 
    2. Per i vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  di
Rimini», e' ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol. 
    3. Nel caso che le diverse uve della  composizione  ampelografica
dei vigneti iscritti allo  Schedario  vitivinicolo  siano  vinificate
separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» deve  avvenire
prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica
ed organolettica della  relativa  partita,  e  comunque  prima  della
estrazione dalla cantina del produttore. 
    4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie
ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore
al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza  non
ha  diritto  alla  D.O.C.  Oltre  il  75%  decade  il  diritto   alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    La resa massima dell'uva in vino finito per la  tipologia  Rebola
passito non dovra' essere superiore al 50%. Qualora la resa  uva/vino
superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini». Oltre  il  55%
decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per  tutto
il prodotto. 
    Il vino «Colli di Rimini»  Rebola  tipo  Passito,  dovra'  essere
ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle  uve  stesse  un
contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto
appassimento puo' avvenire: in pianta, su graticci, in  locali  termo
condizionati,  con  ventilazione  forzata  e  vendemmia  tardiva  con
appassimento in pianta. 
    5. Per i vini a denominazione di origine  controllata  «Colli  di
Rimini»  Rosso  riserva,  Cabernet  Sauvignon  riserva  e  Sangiovese
Riserva e' fatto obbligo di  fare  un  invecchiamento  del  vino  per
almeno un anno in vasi vinari. 
    La commercializzazione e' consentita soltanto  dopo  ventiquattro
mesi  di  invecchiamento  ed  eventuale  affinamento  complessivi,  a
decorrere dal  1°  dicembre  dell'anno  di  raccolta  delle  uve.  La
relativa idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra'  essere
valutata prima di  ventidue  mesi  di  invecchiamento  e  affinamento
complessivi.