Art. 6 
 
                  Misura del contributo concedibile 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  sono  concessi  nella
forma di sovvenzioni dirette nel quadro  dei  massimali  indicati  al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COV1D 19»,  come  modificata  dalle  successive  comunicazioni  della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8
maggio 2020. 
  2 Il contributo concesso, a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  a)  per  le  imprese  di   pesca   armatrici   di
imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota
fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata  in  Grosse
Tonnage (GT) calcolato sulla base della tabella di cui al  successivo
comma 5; 
  3. Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b) e' riconosciuto in proporzione al fatturato medio
delle imprese richiedenti, secondo  quanto  definito  nel  successivo
comma 5  e  comunque  entro  l'importo  massimo  corrispondente  alla
dimensione  d'impresa  del  soggetto  richiedente  riscontrabile   al
momento  della  presentazione   della   domanda   di   accesso   alle
agevolazioni, come di seguito specificato: 
    a) euro 5.000 per le micro imprese; 
    b) euro 6.000 per le piccole imprese; 
    c) euro 10.000 per le medie imprese; 
    d) euro 20.000 per le grandi imprese. 
  4. I contributi complessivamente concessi ai sensi  dei  precedenti
commi 2 e 3 sono erogati nei limiti delle risorse disponibili di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora  l'importo  totale  dei
contributi da concedere superi le risorse disponibili, si  procedera'
a ridurre proporzionalmente per ogni  singola  impresa  i  contributi
calcolati con le modalita' di cui al presente articolo. 
  5. Per gli aiuti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  da
concedere  alle  imprese  di  pesca  armatrici  di  imbarcazioni   il
contributo  pubblico  e'  riconosciuto  in  relazione   alla   stazza
dell'imbarcazione armata misurata in Grosse Tonnage (GT): 
    
          =================================================
          | CLASSI DI STAZZA IN GT | CONTRIBUTO CALCOLATO |
          |                        |         Euro         |
          +========================+======================+
          |      1 ≤ X ≤ 5         |       1.000          |
          +------------------------+----------------------+
          |      5 < X ≤ 10        |    104*GT + 400      |
          +------------------------+----------------------+
          |     10 < X ≤ 25        |     86*GT + 600      |
          +------------------------+----------------------+
          |     25 < X ≤ 50        |    64*GT + 1.100     |
          +------------------------+----------------------+
          |     50 < X ≤ 100       |    50*GT + 1.800     |
          +------------------------+----------------------+
          |     100 < X ≤ 250      |    40*GT + 2.800     |
          +------------------------+----------------------+
          |     250 < X ≤ 500      |    30*GT + 5.300     |
          +------------------------+----------------------+
          |    500 < X ≤ 1.500     |    22*GT + 9.300     |
          +------------------------+----------------------+
          |   1.500 < X ≤ 2.500    |    18*GT + 15.300    |
          +------------------------+----------------------+
          |       X > 2.500        |  13,40*GT + 26.800   |
          +------------------------+----------------------+
    
  Il contributo una tantum  spettante  ad  un'impresa  armatrice  che
presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca  e'  pari
alla  somma  dei  contributi,  calcolati  secondo  la  tabella  sopra
riportata, spettanti per ogni singola  imbarcazione  da  pesca  nella
rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3  giugno  2020,
fino a concorrenza massima di euro 120.000  cosi'  come  previsto  al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COV1D 19»,  come  modificata  dalle  successive  comunicazioni  della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03  dell'8
maggio 2020. 
  All'occorrenza di eventuali economie  risultanti  dall'attribuzione
dei contributi assegnati  alle  imprese  del  settore  pesca  secondo
quanto indicato nella tabella di cui sopra, le risorse non attribuite
saranno ripartite tra le stesse imprese in  misura  proporzionale  ai
rispettivi contributi determinati secondo quanto indicato  nel  comma
precedente fino a completo esaurimento della dotazione finanziaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 
  6 Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) il contributo
pubblico, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al  comma
3 dello stesso articolo, e' riconosciuto nelle seguenti modalita': 
    a) 500,00 (cinquecento) euro in quota fissa per ciascuna  impresa
richiedente; 
    b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali  di  cui
al comma 3, in relazione alle  residue  risorse  disponibili  per  il
presente provvedimento al netto dei contributi erogati a  titolo  del
sub  a)  precedente,  in  proporzione  diretta  al  fatturato   medio
dichiarato dal soggetto richiedente in sede  di  presentazione  della
domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto
e determinato quale media aritmetica dei fatturati  annui  dichiarati
all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei  redditi
presentate per ciascun esercizio ricompreso nel  triennio  2017-2019.
Il criterio di riparto tra  le  imprese  appartenenti  alla  medesima
fascia sara' determinato con il decreto direttoriale di cui  all'art.
8. 
  Per le imprese che abbiano avviato l' attivita' successivamente  al
1° gennaio 2019 il fatturato medio annuo di cui al sub a)  del  comma
precedente coincide con il 50  %  della  media  del  fatturato  delle
imprese appartenenti alla medesima categoria in  cui  si  colloca  il
soggetto richiedente.