Art. 7 
 
             Procedure per la concessione ed erogazione 
        dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) 
 
  1. Ai fini della concessione del  contributo  di  cui  all'art.  3,
lettera  a),  le  imprese  interessate  presentano  al  Ministero  la
relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti in un
successivo provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  2. A chiusura del  termine  definito  per  la  presentazione  delle
istanze,  il  Ministero -  anche   attraverso   il   supporto   delle
Capitanerie   di   porto   territorialmente   competenti -    procede
all'istruttoria per la liquidazione  degli  aiuti  ed  effettuate  le
opportune   verifiche,   ricorrendone   i   presupposti,    autorizza
l'erogazione  dei  contributi  di  spettanza  dei  beneficiari;   ove
l'importo dei contributi da concedere superi le  risorse  disponibili
di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i
contributi calcolati con le modalita' di cui all'art. 6. 
  3. Le procedure di cui al presente  articolo  dovranno  concludersi
entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno  delle  risorse
di cui all'art. 10.