Art. 8 
 
Procedure per la concessione ed  erogazione  dei  contributi  di  cui
                   all'art. 3, comma 1, lettera b) 
 
  1. Ai fini della concessione del  contributo  di  cui  all'art.  3,
lettera  b),  le  imprese  interessate  presentano  al  Ministero  la
relativa richiesta nelle modalita' ed entro i termini definiti in  un
successivo provvedimento di attuazione del presente decreto. 
  2. A chiusura del  termine  definito  per  la  presentazione  delle
istanze, il Ministero procede  all'istruttoria  per  la  liquidazione
degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da  concedere  superi  le
risorse disponibili di cui all'art. 3  riduce  proporzionalmente  per
ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita'  di  cui
all'art. 6. 
  3. Le procedure di cui al presente  articolo  dovranno  concludersi
entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno  delle  risorse
di cui all'art. 10.