Art. 14 Disposizioni finali 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. Il regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2020 Il Ministro: Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 747