Art. 7 Concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione. 3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13. 4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.