Art. 2 Criteri di riparto e modalita' di utilizzo 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a Province e Citta' metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione: a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e citta' metropolitana, nella misura del 50%; b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e citta' metropolitane, nella misura del 50%. 2. Gli importi spettanti alle Province e alle Citta' metropolitane, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. L'attribuzione del contributo sulla base dei criteri di cui al comma 1 assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle Province e Citta' metropolitane appartenenti alle regioni ivi indicate. 4. Entro i successivi quaranta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, le Province e le Citta' metropolitane sono tenute a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente: a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020; b) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; d) nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilita' delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. 5. L'elenco degli interventi di cui al comma 4 e' approvato con decreto del Ministro dell'istruzione. Con il medesimo decreto sono, altresi', individuati i termini di aggiudicazione dei relativi interventi.