Art. 12 Ammasso privato vitello - entrata in ammasso 1. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso. 2. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto. 3. La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorita' competenti. Le carcasse o mezzene dopo essere poste in ammasso possono essere sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto controllo delle autorita' competenti. In tali casi, viene garantita la tracciabilita' a livello di singolo lotto di disosso. Vengono inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento all'ammasso di tutti i tagli, cosi' come definiti all'allegato III, parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, derivanti dal disosso. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.