Art. 4 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto  sono  destinate
alla  concessione  di  contributi  nei  limiti  fissati  dal  «Quadro
temporaneo». 
  2. Alle imprese agricole di allevamento di  suini  e'  concesso  un
aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal
1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro
e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1°  gennaio
al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro. 
  3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli e'  concesso  un
aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile
al 30 giugno 2020. 
  4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini e'  concesso  un
aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato  nel  periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. 
  5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini  e'  concesso
un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo
dal 1° maggio al 30 giugno 2020. 
  6. Alle imprese agricole di allevamento  di  vitelli  da  carne  e'
concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni  capo  di  eta'  inferiore
agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. 
  7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del  presente  articolo
sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante. 
  8.  Fermo  restando  il  limite  massimo  individuato   nei   commi
precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in  base  al
rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per
i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 
  9. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
Soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3
fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione  vigente
al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 
  11. Il contributo e' concesso nel rispetto dei punti 22 e 23  della
comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020,  C(2020)
1863  final  cosi'  come   modificata   dalle   comunicazioni   della
Commissione europea del 4 aprile 2020  C/2020/2215  e  dell'8  maggio
2020 (2020/C 164/03). Nel  caso  in  cui  un'impresa  sia  attiva  in
diversi settori a cui, conformemente ai punti 22  e  23  della  detta
comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna  di
tali attivita' sara' rispettato il massimale  pertinente,  ne'  sara'
superato l'importo massimo complessivo possibile.