Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 tra il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, via XX Settembre n. 97 e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56 e il Ministro per la pubblica amministrazione, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116 e l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, piazza del Gesu' n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti») Premesso che: L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da applicare per la percezione del TFS/TFR; Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e 8, stabilisce i termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR; Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in particolare l'art. 23 «anticipo del TFS», prevede: al comma 2, la possibilita' di richiedere, per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati, un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di 45.000 euro dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto maturata; al medesimo comma 2, che la richiesta del predetto finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro da stipulare tra le suddette Parti, sentito l'INPS; al comma 5, che alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro di cui al medesimo comma; Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51 recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), che disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR e, in particolare, l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»; Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, n. 289 recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020; Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2019, n. 267, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022; Sentito l'INPS, che, con nota n. 31774 del 4 agosto 2020, acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota n. 25745 del 10 luglio 2020, si e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; Sentita l'Autorita' della concorrenza e del mercato, che, con nota n. 55962 del 14 luglio 2020, si e' espressa sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; Tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.