Art. 5. Contratto di anticipo TFS/TFR 1. Il contratto di anticipo TFS/TFR e' perfezionato con l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante di quest'ultimo. 2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR e' automaticamente risolto. 3. La garanzia del fondo - acquisita dall'ente erogatore in favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.