Art. 2 Deroghe 1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanita' e di pubblico interesse; c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettivita', nonche' quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico; d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento.