Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera; 
    b) veicoli di enti pubblici addetti  a  servizi  di  polizia,  di
sanita' e di pubblico interesse; 
    c) veicoli  adibiti  all'installazione  e  alla  manutenzione  di
impianti e servizi  per  la  collettivita',  nonche'  quelli  adibiti
all'approvvigionamento alimentare e idrico; 
    d) veicoli autorizzati per particolari motivi  con  provvedimento
del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su  conforme  parere  del
prefetto di Agrigento.