Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
431,00 a euro 1.734,00 cosi' come previsto dal comma  2  dell'art.  8
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti
di cui al decreto del Ministro della giustizia in  data  27  dicembre
2018.