(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
    Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1   e'   vietata,   sulla
confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. 
    E' consentito l'uso di nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,
purche' non abbiano esplicito significato laudativo e non siano  tali
da trarre  in  inganno  l'acquirente,  nonche'  di  eventuali  marchi
istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle  normative
comunitarie. 
    L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento
al  confezionamento  nell'azienda  risicola  o  nell'associazione  di
aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione,  e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto  esclusivamente  con
riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. 
    Su ogni confezione devono essere riprodotti  il  logo  della  IGP
Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario.  Il  logo  della
IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri  times
new roman con rapporto di compressione verticale del 62%. 
    Il logo e' il seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Il  Riso  Nano  Vialone  Veronese  viene   immesso   al   consumo
utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.