Art. 8. Etichettatura Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone. E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' di eventuali marchi istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative comunitarie. L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda. Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP Riso Nano Vialone Veronese e il simbolo comunitario. Il logo della IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times new roman con rapporto di compressione verticale del 62%. Il logo e' il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Il Riso Nano Vialone Veronese viene immesso al consumo utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.