Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la  gestione  del  Casellario
informatico ed in particolare: 
    a) la trasmissione delle notizie  e  delle  informazioni  che  le
s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorita'; 
    b)  il  procedimento  di  annotazione  delle  notizie   e   delle
informazioni nel Casellario informatico; 
    c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario  informatico,
anche in relazione agli esiti del contenzioso.