Art. 4 Contributo erogabile 1. Il contributo erogabile a ciascun Comune e' pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione. 2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente, fatto salvo il rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 3. Per la copertura dei maggiori costi, il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del DL Crescita, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.