Art. 4 
 
 
                        Contributo erogabile 
 
  1. Il contributo erogabile a ciascun  Comune  e'  pari  alla  spesa
effettivamente  sostenuta  dallo  stesso  e  comunque  non  superiore
all'importo stabilito nel decreto di assegnazione. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  costo  dell'intervento  sia   superiore
all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico  del
Comune la copertura della parte di costo eccedente,  fatto  salvo  il
rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 
  3. Per la copertura dei maggiori costi, il  contributo  di  cui  al
presente  decreto  e'  cumulabile  con  finanziamenti  e   contributi
pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata  in
vigore  del  DL  Crescita,  nel  rispetto  dei  limiti  eventualmente
previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.