Art. 6 
 
 
                        Erogazione del saldo 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del  saldo  del  contributo,  i  Comuni,
provvedono all'alimentazione del Sistema di monitoraggio delle  opera
pubbliche  nell'ambito  della  Banca   dati   delle   amministrazioni
pubbliche  (BDAP)  con  le  informazioni  inerenti  la  realizzazione
finanziaria, fisica e procedurali dell'opera. 
  2. La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza tra
la   spesa   effettivamente   sostenuta    per    la    realizzazione
dell'intervento, nel limite del contributo individuato con il decreto
di assegnazione e la quota gia' erogata, previa  verifica  attraverso
il  sistema  di  monitoraggio  di  cui  all'art.   7,   dell'avvenuta
conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale  -  fase
procedurale  «Collaudo»  e  la  data  effettiva  di  conclusione  del
collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai  sensi
dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50).  Tale
data deve essere riscontrabile dal sistema di monitoraggio. 
  3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono vincolate fino  al
collaudo, ovvero  all'avvenuta  verifica  della  regolare  esecuzione
delle opere. 
  4. L'erogazione del saldo  e'  autorizzata  dal  Ministero  con  le
modalita' di cui all'art. 5, commi 4 e 5.