Art. 6 Erogazione del saldo 1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni, provvedono all'alimentazione del Sistema di monitoraggio delle opera pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) con le informazioni inerenti la realizzazione finanziaria, fisica e procedurali dell'opera. 2. La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento, nel limite del contributo individuato con il decreto di assegnazione e la quota gia' erogata, previa verifica attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'avvenuta conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale - fase procedurale «Collaudo» e la data effettiva di conclusione del collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale data deve essere riscontrabile dal sistema di monitoraggio. 3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono vincolate fino al collaudo, ovvero all'avvenuta verifica della regolare esecuzione delle opere. 4. L'erogazione del saldo e' autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui all'art. 5, commi 4 e 5.