Art. 5 
 
  1. Nel rispetto degli  obiettivi  formativi  qualificanti  e  delle
attivita' formative indispensabili indicati nell'allegato al presente
decreto, e per ciascun corso di laurea a orientamento  professionale,
le competenti strutture didattiche determinano,  con  il  regolamento
didattico del corso di studio e in conformita'  con  quanto  previsto
nel regolamento didattico di ateneo, l'elenco  degli  insegnamenti  e
delle altre attivita' formative ai sensi dell'art. 12, comma  2,  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  secondo  criteri  di
stretta funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi  specifici  del
corso. Il percorso formativo assicura un  numero  di  CFU  idoneo  ad
acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della  classe,
come definiti nell'allegato al presente decreto. 
  2.   Le   universita'   garantiscono   l'attribuzione   a   ciascun
insegnamento attivato di un  congruo  numero  di  crediti  formativi,
evitando la parcellizzazione delle attivita'  formative.  In  ciascun
corso di laurea a orientamento  professionale  non  possono  comunque
essere previsti in totale piu' di 20 esami o verifiche  di  profitto,
anche favorendo prove di esame  integrate  per  piu'  insegnamenti  o
moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli  insegnamenti
o  moduli  coordinati   partecipano   alla   valutazione   collegiale
complessiva del profitto dello studente con  modalita'  previste  nei
regolamenti didattici di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi
di studio ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), e dell'art. 12,
comma 2, lettera d), del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270. Ai fini del conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto vanno
considerate le attivita' formative: 
    1) di base; 
    2) caratterizzanti; 
    3) affini o integrative; 
    4) autonomamente scelte dallo studente, conteggiate  a  tal  fine
nel  numero  di  1,  come  previsto  dall'allegato  1   del   decreto
ministeriale del 26 luglio 2007.